Errore tecnico: Skating Bassano-Sandrigo è da rigiocare

Il Giudice Unico accoglie il reclamo del Bassano per un errore tecnico dell'arbitro, il signor Montaruli di Alessandria. L'espulsione di Cristopher Stella era ingiustificata a fronte dello spostamento volontario della porta per evitare una rete avversaria

Scritto da Redazione - Pubblicato il 03/02/2005 - Ultima modifica
Mai espulsione fu più propizia. Il cartellino rosso sventolato in faccia a Cristopher Stella, neoacquisto dello Skating Bassano, dal signor Montaruli di Alessandria ha fornito alla società bassanese gli estremi per presentare e vincere il ricorso d'urgenza per errore tecnico che ha portato all'annullamento del 5-8 con cui il Sandrigo si era imposto al Palabassano.
Stella aveva spostato volontariamente la propria porta per evitare l'ennesima rete del Sandrigo e si era visto cacciare definitivamente dall'arbitro. Il regolamento, però, prevede che questo tipo di fallo sia punito con una espulsione temporanea. Questo pasticcio, evidentemente ammesso dal direttore di gara sul referto, ha permesso l'annullamento della partita.
A rimetterci è ovviamente il Sandrigo che viene privato dei tre punti conquistati sulla pista e ritorna all'ultimo posto in classifica, al pari del Roller Bassano. E' facile prevedere una lunga scia di polemiche che si trascineranno fino alla data del recupero che verrà fissata nei prossimi giorni.
Riportiamo di seguito il dispositivo della sentenza del Giudice Unico.

Berti Auto Bassano HSK ö Sandrigo Hockey
-ÊÊÊÊÊÊÊÊ visto il reclamo presentato dalla Soc. Berti Auto Bassano HSK;
-ÊÊÊÊÊÊÊÊ considerato che i motivi di doglianza invocati dalla Società ricorrente sono meritevoli di accoglimento in quanto lâUfficiale di Gara è incorso in un errore tecnico avendo sanzionato con una espulsione definitiva il comportamento dellâatleta STELLA CHRISTOPHER che ha volontariamente spostato la porta al fine di impedire la marcatura delle rete, fallo, questo,Ê che il Regolamento Tecnico di Gioco viceversa prevede sanzionabile semplicemente con una espulsione temporanea;

delibera

-ÊÊÊÊÊÊÊÊ di annullare la sanzione di una giornata di squalifica inflitta allâatleta STELLA ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊCHRISTOPHER , con C.U.64Ê del 2 Febbraio 2005;
-ÊÊÊÊÊÊÊÊ di disporre lâannullamento della gara di cui trattasi;
-ÊÊÊÊÊÊÊÊ di disporre la ripetizione dellâincontro in data da destinarsi;
-ÊÊÊÊÊÊÊÊ di dare mandato alla Lega Nazionale Hockey di provvedere allâincombenza di cui al capoverso precedente;
-ÊÊÊÊÊÊÊÊ di disporre la restituzione della relativa tassa reclamo
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