Il Giudice Unico condanna l'ASH Lodi alla serie A2

Il Giudice Unico Nazionale ha emesso l'attesa sentenza sul deferimento dell'ASH Lodi, del suo presidente Fattori e del dirigente Roscio riconoscendo il 'comportamento negligente' della società lombarda: sei mesi di sospensione dall'attività giovanile (due già scontati) e altrettanti di squalifica a Fattori e Roscio. Ufficializzata la retrocessione in A2.

Scritto da Redazione - Pubblicato il 22/04/2008 - Ultima modifica
IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

VISTO il rinvio a giudizio da parte del Procuratore Federale della Società A.S.H.D. Lodi nonché dei Signori Fattori Franco e Roscio Carlo, dirigenti della stessa Società, per avere schierato, in occasione della partita di Coppa Italia Giovanile del 16/12/2007 contro la Società Rotellistica 93 Novara, atleti non in regola con le norme vigenti in materia di Tesseramento;

CONSIDERATO che nel corso del giudizio tenutosi presso la sede Federale il giorno 15 Aprile u.s. il Sig. Fattori Franco – Presidente della Società de quo – ha dichiarato che la mancata osservanza della normativa sul tesseramento da parte della Società A.S.H.D. Lodi è da attribuirsi ad un errore di interpretazione della normativa medesima in quanto è stato fatto riferimento all’art. 1 delle norme sul tesseramento che prescrive, come prassi da seguire, la compilazione del modello AT6 e l’invio al Comitato Provinciale, senza rendersi conto che , invece, tale procedura riferiva al Tesseramento per la Categoria Amatori”, per cui le ammissioni attribuite sono da imputare ad errori commessi in buona fede, senza alcuna volontà di indurre in errore l’arbitro al quale era stato assicurato che i documenti da presentare non era stato possibile allegarli per un malfunzionamento della procedura elettronica;

RI RILEVATO che nel corso dello stesso giudizio il Sig. Dal Bello Graziano – Vice Presidente della stessa Società A.S.H.D. Lodi – ha inteso aggiungere (ad ulteriore dimostrazione di buona fede) che la partita cui si fa riferimento era un incontro di scarsa rilevanza e che non era una manifestazione la cui partecipazione fosse obbligatoria per la Società;

ATTESO CHE in merito alle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Fattori, va osservato che alle notizie acquisite dalla Lega Nazionale Hockey è emerso che prima dell’inizio del campionato era stata indetta una riunione proprio per chiarire le particolarità riguardanti l’attività giovanile, compreso la parte utilizzo atleti” ma che a tale riunione tenutasi il 18/10/2007, nonché a quella di recupero per i non presenti, la Società A.S.H.D. Lodi
è risultata assente, per cui qualsiasi errore interpretativo in cui la Società è incorsa non può essere ricondotto ad errore in buona fede, in quanto la mancata partecipazione alla riunione indetta “ad hoc”, fa automaticamente scattare la fattispecie di colpa per comportamento negligente;

ATTESO inoltre che, anche in merito alle dichiarazioni del Sig. Dal Bello, va osservato che nel corso della stessa riunione del 18/10/2007 era stato chiarito – e poi ribadito con comunicato ufficiale del 27/11/2007 – che per le Società iscritte all’attività giovanile era obbligatoria la partecipazione sia alle gare di Coppa Italia che a quelle di Campionato, per cui valgono le stesse considerazioni fatte in relazione a quanto affermato dal Sig. Fattori;

CONSIDERATO che, da quanto premesso, la responsabilità dell’utilizzo degli atleti alla gara del 16/12/2007 senza che ne fosse avvenuto il regolare tesseramento va imputata per intero alla Società A.S.H.D. Lodi, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Fattori Franco ed del Dirigente presente in sede di gara – Sig Roscio Carlo – che con le sue rassicurazioni riguardo al corretto stato di tesseramento di tutti gli atleti convinceva l’arbitro a far disputare l’incontro, inducendolo cosi in errore;

RILEVATO infine che le richieste del Procuratore Federale appaiono congrue e meritevoli di essere accolte in toto, in relazione alle infrazioni contestate ed essendosene accertata la responsabilità;

DELIBERA

Di irrogare alla Società A.S.H.D. Lodi la sospensione da ogni attività agonistica giovanile
per mesi sei (di cui due già scontati);

Di Comminare ai Sigg.ri Fattori Franco e Roscio Carlo la sanzione della squalifica per mesi
Sei.


F.to Il Giudice Unico Nazionale
Dott. Marcello Bicini
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