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Respinto il reclamo del CGC Viareggio per la doppia espulsione a fine derby


L'errore degli arbitri c'è stato, ma al contrario dei precedenti di Sarzana-Trissino e Giovinazzo-Trissino non ha influito sul risultato finale.

Scritto da Redazione - Pubblicato il 11/04/2014 - 09:31 - Ultima modifica 15/04/2014 - 19:38

Il Giudice Unico ha respinto il ricorso del CGC Viareggio, presentato subito dopo il derby perso al PalaBarsacchi contro il Forte dei Marmi. La società bianconera chiedeva l'annullamento e la ripetizione della gara per errore tecnico commesso dagli arbitri Eccelsi e Fronte. A 24" dalla fine, con il risultato di 4-1 già acquisito e con il CGC in inferiorità numerica, i due arbitri mostrarono il cartellino blu, in contemporanea, a un giocatore per parte, senza però consentire l'ingresso di un sostituto come prevede il regolamento. La gara termino con le squadre che giocarono in 4 contro 3 anzichè in 5 contro 4.
Il Giudice Unico ha ritenuto questo errore ininfluente sull'andamento della partita: nessuna delle due squadre è stata penalizzata dall'errore degli arbitri. Per questo motivo ha respinto il ricorso.
Di seguito il testo completo della sentenza.

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

VISTO
il reclamo presentato dalla Società CGC Viareggio avverso la regolarità della partita di serie A1 del 22 marzo u.s. tra le Società CGC Viareggio/Alimac Forte dei Marmi;

CONSIDERATO
che il reclamo si fonda sulla espulsione contemporanea di 2 atleti senza consentirne la sostituzione;

VISTA
la propria delibera n. 102 del 02/04/2014;

ACQUISITA
la nota a chiarimento del 03/04 u.s. prot. FIHP n. 46/18 del 03/04 inviata dal Responsabile Nazionale del direttivo C.U.G. Sig. Roberto Manetti;

CONSIDERATO
che nella predetta nota veniva evidenziato che l’errore non ha provocato disparità di giocatori sulla pista in quanto le squadre anziché giocare i rimanenti 24’’ in 4 giocatori il Viareggio e 5 giocatori il Forte dei Marmi, hanno giocato in 3 contro 4;

CONSIDERATO
pertanto che l’errore è di carattere formale in quanto non ha provocato nessun svantaggio o vantaggio per le 2 squadre;

RITENUTO
che per i motivi di cui sopra non vi siano i presupposti per disporre l’annullamento della gara, essendo ininfluente l’errore constatato;

DELIBERA
Di respingere il reclamo presentato dalla Società CGC Viareggio e per l’effetto di omologare la partita con il risultato acquisito sul campo.

Dispone altresì l’incameramento della tassa di reclamo.

Parole chiave: Serie A1, Giustizia Sportiva,
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