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Lodo Mariotti: due punti di penalizzazione e duemila euro di multa al Follonica


Il Giudice Sportivo ha punito la condotta omissiva della società che non ha ancora ottemperato alle disposizioni del lodo arbitrale con cui Massimo Mariotti ha avuto ragione rispetto alle proprie richieste. Il testo del dispositivo.

Scritto da Redazione - Pubblicato il 10/04/2014 - 17:40 - Ultima modifica 15/04/2014 - 19:37

Il Follonica scende di due punti in classifica e sarà multato di 2000 euro per "condotta palesemente contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva" della Federazione Italiana. 
Si chiude in questo modo (a meno di possibile ricorso alla CAF) il procedimento avviato da Massimo Mariotti all'indomani del lodo che gli aveva riconosciuto crediti nei confronti del Follonica Hockey per circa 100mila euro. La sentenza venne emessa lo scorso 3 luglio, ma anche dopo la sentenza il Follonica non aveva ottemperato ai pagamenti. Di qui il procedimento avviato da Mariotti presso la giustizia sportiva e, dopo un lungo esame da parte del Procuratore Federale, la sentenza del Giudice Unico.
Il Follonica perde due punti in classifica, rimane al sesto posto, ma non potrà raggiungere in alcun caso la quinta posizione nella quale si trova, ora blindato, il Bassano.
Se sul fronte della classifica, la penalizzazione del Follonica non è stravolgente, su quella del diritto sportivo siamo di fronte a una rivoluzione. O meglio, a una strada aperta a tutti quegli atleti (o tecnici, o altri tesserati) che, contratti scritti alla mano, sono in grado di dimostrare di non essere stati rimborsati dalle rispettive società. Una strada certamente tortuosa, che passa prima da un lodo arbitrale e poi da un procedimento sportivo, ma comunque una strada. Vedremo se, dopo Massimo Mariotti, qualcun altro deciderà di intraprendere questa strada: certo è che i candidati non mancano, dato che l'abitudine di non mantenere gli impegni presi è stata (e forse è ancora) una caratteristica di molti club.
Riportiamo il testo integrale della sentenza del Giudice Unico sul caso Mariotti vs Follonica.

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

VISTI
lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.HP.;

ESAMINATA
la documentazione versata in atti:
- comunicazioni del 18/09/2013 e del 14/01/2014 inviate dal Sig. Massimo Mariotti;
- Lodo definitivo del 03/07/2013 tra Mariotti massimo e la Società A.S.D. Follonica Hockey con il quale quest’ultima veniva condannata al pagamento in favore del primo di somme di denaro;
- memorie difensive inviate dalla Società A.S.D. Follonica, con le quali veniva contestata la fondatezza delle accuse alla stessa rivolte in ordine alla strumentale cessione di propri beni a favore di altra società e veniva altresì preannunciata l’impugnazione del predetto lodo presso le competente sedi;

CONSIDERATO
che all’audizione del 1/04/2014 c/o i locali FIHP si sono presentati per la Società ASD Follonica Hockey, il Presidente Sig. Pagnini e l’Avv. Alessandro Ciullini, i quali dichiaravano di non aver ancora impugnato il lodo arbitrale innanzi la Giustizia Ordinaria e, comunque, di non aver corrisposto al Sig. Mariotti le somme determinate dal predetto lodo arbitrale per impossibilità economica;

CONSIDERATO
che in detta sede sono stati depositati i seguenti documenti:
1 - sentenza del Tribunale di Grosseto del 31/05/2012;
2 - Atto di citazione notificato dal Sig. Mariotti;
3 - memoria scritta del Sig. Pagnini;

CONSIDERATO
che i fatti oggetto di denunce appaiono pienamente provati per tabulas nonché per espressa ammissione del Sig. Pagnini durante l’audizione del 01/04/2014, per quanto concerne esclusivamente la condotta omissiva posta in essere dalla Società ASD Follonica Hockey, la quale non ha adempiuto ai propri obblighi derivanti dalla esecuzione del lodo arbitrale del 03/07/2013;

RILEVATO
che detta condotta è palesemente contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dallo statuto e dal regolamento di giustizia della FIHP, nonché violativa dell’obbligo di osservare le deliberazioni degli Organi Federali;

RITENUTA
la propria competenza;

RITENUTA
pienamente condivisibile la richiesta del Procuratore Federale circa le sanzioni da applicare;

IRROGA
alla Società ASD Follonica Hockey, ai sensi dell’ordinamento federale vigente, numero 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel corrente Campionato di serie A1 ed € 2.000 di ammenda.

Parole chiave: Serie A1, Giustizia Sportiva,
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