La Sinus Matera si salva due volte: dalla sentenza del Giudice Unico e da un ricorso all Corte Sportiva di Appello contro l'esclusione dal campionato della squadra di serie B che è stato respinto.
Questo non ha però impedito all'organo di secondo grado della giustizia sportiva di dichiarare inapplicabile l'articolo 3.2.3 delle norme per l'attività che avrebbe retrocesso all'ultimo posto anche la squadra di serie A1.
Il motivo sta nel fatto che la squadra di serie B del Matera non è stata esclusa dal campionato (come richiede espressamente la norma 3.2.3), ma soltamente retrocessa all'ultimo posto, fatti salvi tutti i risultati già ottenuti sul campo e prevedendo il 10-0 a tavolino per le partite ancora da giocare. Questo rende inapplicabile al caso la norma di esclusione della prima squadra.
Di seguito il testo integrale della sentenza della CSA.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Infatti la società ricorrente si è regolarmente presentata all’arbitro per il riconoscimento non chiedendo, come da regolamento, lo spostamento dell’inizio della partita di sessanta minuti.
Va altresì rilevato che nessuna giustificazione è stata addotta e ne tantomeno documentata.
Pertanto, sono prive di pregio le doglianze sollevate nell’impugnazione del provvedimento.
Va comunque rilevato come il Campionato Nazionale di serie B sia stato portato a termine dalla Società Hockey Matera srl, il che esclude l’applicabilità delle previsioni dell’art. 3.2.3 delle Norme per l’Attività Generale 2015/2016, la quale avrebbe riflessi disciplinari anche sulla prima squadra disputante il Campionato Nazionale serie A1.
Infatti va sottolineato come la Società Hockey Matera srl (serie B) non deve intendersi esclusa dal Campionato, in quanto solo in via disciplinare la stessa è stata retrocessa all’ultimo posto, rimanendo omologate tutte le partite precedentemente giocate cosa che l’esclusione dal Campionato non avrebbe consentito.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello, rigetta il ricorso, incamera la tassa di reclamo e dichiara inapplicabile per estensione l’art. 3.2.3 con conseguente inapplicabilità di sanzioni alla prima squadra.