Cerca in hockeypista.it


Archivio completo delle notizie

L'hockey si schiera contro provocazioni e violenza


Una circolare della Commissione di Settore della Fihp richiama gli arbitri (e indirettamente tutti i protagonisti del mondo dell'hockey su pista) al rispetto delle norme che regolano il comportamento degli atleti in pista e quello dei tifosi sugli spalti. Gli episodi di Follonica e Valdagno sono alla base di questa meritoria azione di prevenzione.

Scritto da Redazione - Pubblicato il 05/10/2005
Le proteste plateali, le simulazioni e i falli violenti gratuiti di Follonica, nonchè gli sputi del pubblico di Valdagno, hanno lasciato il segno nel mondo dell'hockey e attivato le "istituzioni" competenti. Alla vigilia del campionato, al via tra dieci giorni, la commissione di settore della Fihp, presieduta da Cesare Ariatti, ha inviato una lettera al designatore arbitrale, al responsabile della scuola arbitri e al giudice sportivo, diffondendola anche a tutte le società, richiamando al rispetto dei regolamenti in vigore.
Nel testo (che riportiamo integralmente in calce a questo articolo) non si citano episodi specifici, ma si chiede ai direttori di gara di applicare con maggiore rigidità le norme vigenti per arginare certi atteggiamenti sopra le righe degli atleti in pista e del pubblico.
Vedremo se questo richiamo riuscirà a porre un freno ad una deriva che si è manifestata con sempre maggiore intensità da quando l'hockey su pista è tornato in televisione e che di certo non giova all'immagine di questo sport. L'aver reso pubblica la lettera della commissione agli arbitri è un evidente segnale del fatto che non sono certo i direttori di gara gli unici responsabili di una tendenza pericolosa. Da oggi tutti i protagonisti del mondo dell'hockey sanno che dovranno tenere un comportamento "regolamentare", ma soprattutto sportivo reciprocamente rispettoso. Altrimenti fioccheranno le sanzioni come già accadeva con una certa regolarità sul finire degli anni '80.

Questo è il testo integrale della lettera.

Mi permetto di fare rilevare con preghiera di prendere buona nota e istruire i direttori di gara, delle seguenti particolarità:

COMPORTAMENTO DEGLI ATLETI IN PISTA
Deve essere improntato alla massima correttezza sportiva, ogni azione tendente a eludere questo comportamento deve essere rigidamente sanzionata da parte dei direttori di gara senza eccezione alcuna, le attuali norme regolamentari consentono ampiamente la possibilità di gestire il comportamento degli atleti che quando sfocia in comportamenti antisportivi – offensivi – provocatori non può essere accettato da nessun direttore di gara.
Non è tollerato alcun comportamento degli atleti nei confronti del direttore di gara che non sia improntato a serietà – educazione – professionalità, le persone manchevoli vanno allontanate per il tempo necessario a che si ravvedano.
Le panchine DEVONO ESSERE CONTROLLATE PRIMA E DURANTE LA GARA e le persone presenti nei recinti non autorizzate devono essere allontanate immediatamente ricorrendo ove necessario alla sospensione della gara fino a quando l’ordine di allontanamento non sia stato eseguito.

Le persone espulse definitivamente non possono sostare dà nessuna parte dell’impianto tranne che negli spogliatoi fino alla fine della gara
Le persone in panchina devono mantenere un atteggiamento improntato alla massima correttezza sportiva, ogni azione tendente a eludere questo comportamento deve essere rigidamente sanzionata da parte dei direttori di gara senza eccezione alcuna, le attuali norme regolamentari consentono ampiamente la possibilità di gestire il comportamento delle persone presenti in panchina che quando sfocia in comportamenti antisportivi – offensivi – provocatori non può essere accettato da nessun direttore di gara.

Riporto per comodità gli articoli del Regolamento di Disciplina della FIHP interessanti le questioni evidenziate:

Art. 2
Responsabilità delle persone fisiche e delle Società

1. Le Società, i Dirigenti, i tesserati e gli atleti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione del presente regolamento.
2. E’ fatto divieto alle Società di erogare contributi, sovvenzioni o facilitazioni a soggetti che risultino destinatari dei provvedimenti di cui all’art.1 del D.L. 22/12/1994 n. 717, coordinato con Legge di conversione 24/02/1995 n.45 recante “Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche o ad associazioni di tifosi delle quali faccia parte anche uno solo di tali soggetti. Il divieto è esteso ai soggetti ed alle associazioni di tifosi di cui facciano parte o abbiano fatto parte persone o società sportive coinvolte in illeciti da doping, salvo che risulti poi inequivocabilmente accertata – con sentenza passata in giudicato – l’estraneità di tali persone e/o società sportive ai fatti stessi”.
3. I Dirigenti dotati della legale rappresentanza della Società sono ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle Società medesime.
4. I Dirigenti e tesserati accompagnatori rispondono della disciplina dei singoli atleti e collettiva della squadra prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, nonché del contegno dei giocatori non impegnati in essa, ferma restando la responsabilità individuale di ciascuno di loro.
5. L’ignoranza o la errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanate dagli Organi Federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.

Art. 3
Responsabilità delle Società in particolare

1. Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.
2. Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri Dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari.
3. Agli stessi effetti disciplinari le Società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori sia sulle proprie piste o impianti di gara sia su quelle delle Società avversarie.
4. Le Società rispondono inoltre dell'ordinato svolgimento della gara sulla propria pista o impianto di gara e della mancata richiesta della forza pubblica. Quest'ultima omissione comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le Società sono responsabili:
a) degli illeciti sportivi a loro vantaggio commessi da persone ad esse estranee;
b) dei comportamenti dei propri soci di cui al successivo art.9.
E’ ammessa la prova contraria circa il fatto che la Società medesima non ha partecipato all’illecito e lo ha ignorato.

Art. 4
Infrazioni Disciplinari

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli Organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente regolamento.


COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
Devono essere segnalati nei relativi verbali di gara le azioni indisciplinari del pubblico come sancito dal Regolamento di Disciplina Art. 12 che si riporta qui di seguito:

Art. 12
Intemperanze dei sostenitori

1. Le Società rispondono dei comportamenti indicati al comma successivo, posti in essere da sostenitori sia in gare disputate sul proprio campo che in trasferta.
1. Sono puniti con l’ammenda fino ad un massimo 2500 Euro:
a) esposizione di striscioni offensivi e/o di incitamento alla violenza;
b) uso di stendardi con aste, qualora costituiscano fonte di pericolo;
c) offese e minacce verbali dirette contro arbitri, ufficiali di gara o tesserati;
d) lancio di oggetti o sputi in direzione di arbitri, ufficiali di gara o tesserati;
e) lancio o esplosione di mortaretti, petardi e simili.
3. I comportamenti di cui al comma precedente, ove assumano connotati di particolare gravità ovvero producano obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara o alla partecipazione alla stessa, sono puniti con la sanzione dell’annullamento dei risultati conseguiti dalla Società nella manifestazione cui si riferisce l'infrazione e con il divieto di disputare una o più gare sulla propria pista di gara, se si tratta di Società praticanti la specialità dell’artistico, della corsa e sue varianti.
4. Se si tratta di Società praticante la specialità dell'hockey si applica la sanzione della perdita della gara e del divieto di disputare una o più gare sul proprio campo.

Poiché stà per iniziare una nuova stagione agonistica, molto intensa, si precisa che FIHP ST, procederà nell’ambito del suo diritto sancito all’articolo 50 RGC a inviare Commissari Speciali sulle piste di gioco, con l’incarico fra l’altro di riferire anche sulle questioni indicate in precedenza.

Considerato che è stato chiarito da parte del CTA che le sanzioni tecniche a carico degli ufficiali di gara cosi come previsto del regolamento del CTA saranno rese pubbliche, si informa che ogni azione tendente ad eludere o minimizzare i comportamenti illeciti descritti, troverà da parte di ST un ferreo e rigido intervento con richiesta di sanzioni a carico dei responsabili, posto che atleti – società e dirigenti già subiranno le conseguenze disciplinari dei loro comportamenti da parte degli Organi di Giustizia Sportiva di FIHP.
© hockeypista.it
Tutti i contenuti originali di hockeypista.it sono tutelati dalla licenza Creative Commons e sono utilizzabili e distribuibili liberamente alle condizioni esplicitate in questa pagina.
I contenuti di autori terzi sono tutelati dal rispettivo diritto d'autore e sono utilizzabili e distribuibili solo previa autorizzazione dell'autore stesso.