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Caso lettera al CTA, archiviazione per il Valdagno


Scritto da Redazione - Pubblicato il 07/08/2011
Il Procuratore Federale archivia la posizione del Valdagno in merito alla lettera inviata al Comitato Tecnico Arbitrale (CTA) e al Settore Tecnico Hockey in cui la società veneta ricusava alcuni arbitri, chiedendo che non venissero designati a dirigere alcune sue partite.
La lettera è datata 11 maggio, il giorno successivo alla semifinale Valdagno-Lodi arbitrata da Fermi di Piacenza ed Eccelsi di Novara e la vigilia della finale scudetto con il Cgc Viareggio. Il testo della lettera non è noto, non c'è certezza su chi siano gli arbitri segnalati al designatore Zonta come "sgraditi". Ambienti contigui al mondo arbitrale parlano proprio della sopracitata coppia Fermi-Eccelsi. Se così fosse Zonta avrebbe ignorato le lamentele dei veneti in quanto Eccelsi arbitrò gara 2 di finale con Perrone e Fermi diresse con Barbarisi gara 3.
Fanno molte discutere, e preoccupare, le conseguenze della sentenza che ignora la disposizione del Settore Tecnico datata 12 dicembre 2008 e la rende priva di qualsiasi efficacia. La norma è intitolata "Divieto assoluto di rapporti extra gara tra CTA, arbitri e società e/o loro dirigenti" e dice testualmente:
"Non è consentito alle società dirigenti e similari alcun contatto con il Comitato Tecnico Arbitrale e/o i suoi dirigenti e/o i relativi affiliati arbitri, ad esclusione delle autorizzazioni previste dal vigente ordinamento tecnico e gare campionati.
Ogni questione inerente il CTA e l'opersto dei suoi affiliati arbitri deve essere rivolta ai competenti organismi: FIHP, ST Hockey o Lega Nazionale Hockey, che ricevuta la segnalazione o il materiale relativo provvederanno ad informare il CTA per il seguito di loro competenza.
Pertanto tutte le società, dirigenti e similari, hanno l'obbligo di non colloquiare né con scritti, né con e-mail, né con telefonate con il CTA e i suoi affiliati arbitri, avvertendo che ogni violazione alle suddette disposizioni costituisce grave violazione al Regolamento di Disciplina di FIHP con conseguente e immediata denuncia dei responsabili al Giudice Sportivo per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari".
Dunque, secondo la giustizia sportiva, il divieto di intrattenere rapporti con il CTA non è più in essere, almeno nei casi in cui lo scopo sia quello di ricusare gli arbitri, cioè condizionare in qualche modo il designatore (oppure metterlo semplicemente in grave difficoltà).
La nuova possibilità concessa ai vice campioni d'Italia, perciò, rischia di gettare nel caos il mondo arbitrale proprio alla vigilia di una stagione che vedrà l'entrata in vigore della riforma del settore. Ad ogni arbitraggio "sgradito" potranno partire lettere di ricusazione pienamente legittime con il solo risultato di rendere caotica la gestione degli arbitri.

Andrea Bartolini
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