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Anatomia di una sentenza: come la CSA ha salvato il Matera


Abbiamo provato a dare un senso alla decisione più discussa di sempre della giustizia sportiva. Carte alla mano, proviamo a capire cosa ha fatto la Corte di Appello Sportiva e perchè.

Scritto da Redazione - Pubblicato il 19/04/2016 - 10:49 - Ultima modifica 26/04/2016 - 20:27

Mentre sui social impazza la polemica tra filo-materani, anti-materani, anti-sistema e complottisti di vario genere, abbiamo provato a ricostruire passo passo e a mente fredda questa storia giudiziaria certamente molto particolare, cercando il più possibile di limitarci a quanto è stato scritto nelle carte ufficiali dai vari protagonisti di questa vicenda. Nel testo, man mano che vengono citati, trovate i link a tutti i testi che abbiamo consultato per cercare di rimettere insieme un puzzle decisamente più complesso del solito.

Alla base della decisione del CSA ci sono tre documenti specifici e almeno tre codici normativi. Due dei tre documenti sono pubblici: il comunicato numero 80 del Giudice Sportivo che esclude il Matera dal Campionato di Serie B e il comunicato numero 81 dello stesso Giudice che sospende le decisioni in merito all'applicazione dell'art. 3.2.3 delle norme per l'attività (retrocessione del Matera all'ultimo posto della serie A1). C'è un terzo documento che non è pubblico: il reclamo presentato dal Matera alla CSA e i relativi motivi. I codici normativi sono il Regolamento di Giustizia e Disciplina, il Regolamento Gare e Campionati, le Norme per l'Attività Generale.

La sentenza della CSA è nettamente divisa in due parti. Nella prima si rigetta il ricorso del Matera in quanto infondato, sancendo definitivamente il fatto che la società lucana non si è presentata a Giovinazzo in condizioni tali da disputare la partita.
La CSA, però, rileva nell'analisi del dispositivo del CU 80 (cioè quello oggetto del ricorso) un errore di applicazione delle norme da parte del Giudice Unico che, nel primo punto della sentenza dispone: "l’esclusione della Società Hockey Matera s.r.l. dal Campionato Nazionale serie B 2015/2016". Con un argomentare alquanto cavilloso, la CSA sostiene che il campionato del Matera di serie B si deve considerare portato a termine in quanto i risultati delle partite precedenti, regolarmente disputate dalla squadra lucana, rimangono omologati (a nostro parere una citazione non esplicitata dell'art. 19 del RGC) e pertanto non può parlarsi di provvedimento di esclusione, ma soltanto di sanzione disciplinare di retrocessione all'ultimo posto della classifica.
Fino a qui la CSA è indubbiamnete nel pieno dei suoi poteri poichè siamo di fronte a una parziale riforma della decisione impugnata dal Matera (punto 8 dell'art. 71 del Regolamento di Giustizia). L'aver rigettato il ricorso del Matera, infatti, non impedisce alla CSA di valutare nel merito la sentenza impugnata secondo i principi di autonomia e di osservanza e applicazione delle norme regolamentari proprie di tutti gli organi di giustizia (artt 52 e 53 del Regolamento di disciplina).
Se si fosse fermata qui, la sentenza sarebbe comunque stata "in punta di diritto", ma pienamente comprensibile. La CSA però si spinge oltre, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 3.2.3 delle Norme per l'Attività Generale. In questo caso la CSA deborda in quello che sarebbe il terreno proprio del Giudice Unico (che, in ogni caso, dopo la riforma della sua sentenza numero 80, non avrebbe potuto fare altro che assumere la stessa decisione); l'unica lettura che proponiamo è che la CSA abbia esplicitamente risposto alla richiesta di chiarimenti richiesta dallo stesso Giudice con il CU 81.

Di certo c'è che questa sentenza costringe il Consiglio Federale a rivedere tutte le normative che comportano obblighi a pena di esclusione dai campionati (sia l'obbligo della serie B che quello per le categorie giovanili) poichè ne compromette radicalmente l'applicabilità anche in futuro.

 

Parole chiave: Serie A1, Matera,
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